Statuto

Statuto della Associazione
“Società Scientifica Italiana
Sociologia, Cultura, Comunicazione”

(Statuto scaricabile PDF)

 

Art. 1 – Denominazione

È costituita l’Associazione denominata “Società Scientifica Italiana Sociologia, Cultura, Comunicazione”, regolata dal presente Statuto, dalle norme del Codice Civile e dalle vigenti leggi della Repubblica Italiana.

Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Cattolica(RN). La variazione del Comune della sede legale richiede la delibera dell’Assemblea degli associati secondo quanto disposto dal presente Statuto.

Art. 3 – Durata

La durata dell’Associazione è illimitata.

Articolo 4 – Carattere, scopo, principi ispiratori e funzionamento

L’Associazione non ha scopo di lucro e si caratterizza per la democraticità della struttura, la sovranità dell’Assemblea degli associati, il principio del voto singolo, l’uniformità della disciplina del rapporto associativo e la parità di trattamento tra gli associati, il carattere elettivo, libero e gratuito delle cariche.
L’associazione avrà quale scopo l’avanzamento degli studi in ambito sociologico e delle scienze sociali, della cultura e della comunicazione.
A tal fine la medesima promuove la collaborazione tra tutti gli studiosi interessati a queste tematiche, valorizzandone la rilevanza sia in ambito scientifico-formativo che nel dibattito pubblico, in ambito nazionale e internazionale, favorendo il confronto interdisciplinare e multidisciplinare.
Per conseguire le proprie finalità l’Associazione:

  1. promuove le reti di collaborazione scientifica sul territorio nazionale, sostiene la creazione di gruppi interregionali di ricerca e gli scambi tra docenti provenienti dalle diverse aree territoriali del Paese;
  2. promuove l’internazionalizzazione della ricerca, delle conoscenze e dei saperi, lo sviluppo di reti di ricerca congiunte tra atenei, enti, istituzioni e imprese italiani e stranieri; sostiene attività di informazione e di supporto alla partecipazione ad iniziative scientifiche di interesse sopranazionale e la mobilità internazionale degli studiosi;
  3. promuove la qualità della conoscenza a sostegno dell’azione pubblica e dell’attività di analisi volte a cogliere l’impatto delle diverse azioni e interventi sulla vita concreta delle persone, tramite la disseminazione di risultati di ricerca orientati allo sviluppo di politiche e la cooperazione tra studiosi, ricercatori e coloro che operano nelle istituzioni pubbliche, private, no profit;
  4. promuove la qualità scientifica della ricerca, favorendo il pluralismo degli approcci, il confronto teorico e metodologico e i processi di riflessività degli studiosi, in un contesto aperto all’incontro con le altre scienze sociali e con le altre discipline correlate;
  5. promuove la collaborazione ed il confronto con studiosi di altre discipline in un’ottica di arricchimento delle reciproche prospettive teoriche e dei metodi di analisi;
  6. promuove il legame fra i risultati della ricerca e la didattica, sostenendo la diffusione dell’innovazione dei metodi per l’apprendimento, dei collegamenti interdisciplinari e della valutazione dei processi formativi;
  7. promuove la diffusione ed il consolidamento di pratiche condivise di valutazione della disciplina nelle sue diverse espressioni;
  8. intende costituirsi come soggetto in grado di interloquire con il MIUR e le istituzioni della valutazione universitaria, con gli enti e le organizzazioni di ricerca a livello nazionale ed internazionale, con il mondo dell’informazione e l’opinione pubblica italiana;
  9. sostiene la crescita professionale delle giovani generazioni di studiosi, stimolando la progettazione e la realizzazione di percorsi formativi post-lauream e l’inserimento di giovani nel campo della ricerca; promuove percorsi formativi multidisciplinari, attraverso seminari ed attività formative di livello avanzato;
  10. promuove ed organizza convegni, seminari, conferenze, incontri, a carattere locale, nazionale ed internazionale, per diffondere e sostenere la conoscenza nell’ambito della sociologia e delle scienze sociali, della cultura e della comunicazione;
  11. sostiene l’ideazione, la progettazione e la realizzazione del sito web dell’associazione, strumento fondamentale per il sostegno delle sopracitate attività.

Per il raggiungimento di questi obiettivi, l’Associazione potrà collaborare, associarsi o affiliarsi a qualsiasi soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale, nonché collaborare con organismi ovvero associazioni con i quali ritenga opportuno creare dei collegamenti volti a favorire la diffusione dei saperi in ambito accademico e pubblico.
L’Associazione potrà compiere attività anche non espressamente previste nel presente Statuto, purché coerenti con le finalità statutarie. Le attività suddette potranno essere svolte in Italia e all’estero.

Art. 5 – Conferimento e perdita della qualifica di Associato

Possono fare domanda per diventare Associati tutti i professori ordinari del Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi – che condividono gli scopi dell’Associazione e osservano le norme del presente Statuto.
Sono considerati Associati fondatori tutti coloro che sono presenti all’atto di costituzione dell’Associazione, oppure, qualora gli stessi fossero impediti da altri impegni, abbiano manifestato la loro volontà di adesione alla Associazione fin dalla sua costituzione.
La successiva ammissione ad Associato è subordinata all’accoglimento della domanda da parte del Consiglio Direttivo sulla base della valutazione della congruità fra il profilo del richiedente e le finalità dell’Associazione.
La qualifica di Associato si acquisisce a partire dall’accettazione della domanda da parte del Consiglio Direttivo. L’adesione è a tempo indeterminato.
Essa viene annualmente confermata con il versamento della quota associativa. Questa ultima deve essere corrisposta all’Associazione entro il termine dell’anno di riferimento fissato dal Consiglio Direttivo. L’elenco degli Associati è pubblicato sul sito web dell’Associazione ed aggiornato almeno annualmente.
La qualifica di Associato si perde con le dimissioni, con il venir meno del pagamento della quota annuale associativa e con comportamenti incompatibili con lo Statuto. L’eventuale perdita della qualifica di Associato è deliberata dal Collegio dei Probiviri.

Art 6 – Tipi di Associati

Gli Associati possono essere:
– ordinari: tutti i professori ordinari e straordinari in ruolo del Settore Scientifico Disciplinare SPS/08 – Sociologia dei processi culturali e comunicativi;
– ad honorem: studiosi di chiara fama, italiani o di altri Paesi, che si siano distinti nelle scienze sociali, della cultura e della comunicazione (gli associati ad honorem non hanno diritto di voto).

Art. 7 – Organi

Gli organi dell’Associazione sono:
– l’Assemblea degli Associati;
– il Consiglio Direttivo;
– il Presidente;
– il Vice-Presidente;
– il Segretario;
– il Tesoriere;
– il Collegio dei Probiviri.

Salvo diversa previsione al momento della nomina, i membri del Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario nonché il Tesoriere e più in generale i partecipanti agli Organi dell’Associazione non hanno diritto a compenso, retribuzione o remunerazione per il loro operato, salvo il solo rimborso delle spese vive in quanto giustificate ed ammesse.

Art. 8 – Assemblea degli Associati

L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari ed è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno, mediante comunicazione inviata a tutti gli Associati, almeno quindici giorni prima della data dell’Assemblea.
L’Assemblea degli Associati delibera sulle seguenti materie:
– elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
– elezione dei componenti del Collegio dei Probiviri;
– esclusioni disposte dal Collegio dei Probiviri a norma dell’Art.14;
– approvazione dei rendiconti economici annuali;
– approvazione dei regolamenti attuativi del presente Statuto proposti dal Consiglio Direttivo;
– approvazione delle relazioni e dei programmi di attività;
– quanto ad essa demandato nel limite dei compiti, che le sono propri nel presente Statuto o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
– determinazione dell’importo delle quote contributive degli Associati;
– eventuali modifiche dello Statuto sociale nelle forme di legge.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e dunque a maggioranza dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
Per modificare l’atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno i tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 9 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da almeno sette Associati di cui uno è il Presidente.
L’elettorato attivo e passivo per la nomina del Consiglio Direttivo è proprio di ciascun Associato, che sia in regola con le quote associative.
Il Consiglio Direttivo permane in carica per tre esercizi della durata di un anno solare ciascuno.
I componenti del Consiglio Direttivo non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo:
– elegge al suo interno il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario;
– dà attuazione ai programmi di attività approvati dall’Assemblea;
– delibera su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– predispone regolamenti attuativi da sottoporre all’Assemblea;
– controlla e coordina le varie iniziative;
– sottopone all’approvazione dell’Assemblea rendiconti economici annuali;
– predispone programmi di attività e relazioni da sottoporre all’Assemblea;
– autorizza il Presidente per il compimento degli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione.

Il Consiglio Direttivo può avvalersi, per lo svolgimento delle proprie attività, della costituzione di Commissioni (o Gruppi di lavoro) finalizzate al raggiungimento degli scopi associativi; in tal caso ne nomina i membri tra i componenti dell’Assemblea degli Associati e ne definisce il funzionamento.
Il Consiglio Direttivo può conferire deleghe ai propri membri per il coordinamento di specifiche attività: sito web e altre funzioni di rilevanza per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione.

Art. 10 – Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha la rappresentanza legale dell’Associazione.
Egli detiene poteri di ordinaria amministrazione, può riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati le somme di qualunque importo ed a qualsiasi titolo dovute all’Associazione, rilasciandone valide quietanze.
Il compimento di atti di straordinaria amministrazione è subordinato alla preventiva autorizzazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo, su delibera del Consiglio Direttivo, convoca l’Assemblea degli Associati e cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo. Il Presidente del Consiglio Direttivo non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

Art. 11 – Vice-Presidente del Consiglio Direttivo

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutti i casi di assenza o impedimento del medesimo.

Art.12 – Segretario

Il Segretario collabora all’attuazione delle deliberazioni degli Organi collegiali.
Al Segretario compete:
a) la comunicazione con gli Associati;
b) la comunicazione con gli Organi dell’Associazione;
c) la gestione di tutti gli atti formali della Associazione, in stretta collaborazione con il Presidente;
d) la tenuta della corrispondenza;
e) la tenuta dell’elenco degli Associati;
f) la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea degli Associati.

Art. 13 – Tesoriere

Il Tesoriere viene nominato dal Presidente, che lo sceglie tra i componenti del Consiglio Direttivo.
Al Tesoriere competono:
a) la riscossione delle quote associative;
b) la tenuta della contabilità;
c) la predisposizione dei documenti strumentali alla redazione del rendiconto economico dell’Associazione;
d) i pagamenti delle fatture e delle note di spesa.
Il Tesoriere può avvalersi, su approvazione dell’Assemblea, di professionalità esterne all’Associazione.

Art. 14 – Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è organo garante dell’applicazione e del rispetto delle norme statutarie e di giurisdizione interna.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall’Assemblea degli Associati tra quelli ordinari. I suoi componenti non possono far parte degli Organi deliberanti e durano in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri dirime le controversie che possono insorgere tra gli iscritti all’Associazione, tra gli Associati e l’Associazione e tra gli Organi dell’Associazione medesima, assicurandosi che le iniziative assunte dagli Organi e dai singoli siano conformi allo Statuto.
Al Collegio dei Probiviri compete di deliberare, a maggioranza dei propri membri, l’esclusione degli Associati per comportamenti incompatibili con lo Statuto.

Art. 15 – Patrimonio sociale, risorse economiche e durata dell’esercizio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito da ogni bene mobile o immobile che pervenga all’Associazione a qualsiasi titolo, nel rispetto della normativa e del presente Statuto, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale e finanziario dell’Associazione.
L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività, da:
a) contributi degli aderenti(quota associativa, contributi straordinari, versamenti il cui ammontare viene determinato dall’Assemblea);
b) contributi di privati;
c) contributi di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
d) contributi di organismi internazionali;
e) donazioni e lasciti testamentari;
f) rimborsi derivanti da convenzioni;
g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
h) rendite di beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione;
i) introiti derivanti da manifestazioni e da raccolte pubbliche in concomitanza di celebrazioni o manifestazioni.

Il patrimonio e i mezzi finanziari sono destinati ad assicurare lo svolgimento dell’attività associativa ed il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
L’esercizio sociale decorre dall’1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno.
Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto dal Presidente del Consiglio Direttivo il rendiconto economico delle attività da sottoporre successivamente, nei limiti di legge, all’approvazione dell’Assemblea.
Eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere accantonati o reinvestiti nello sviluppo dell’attività dell’Associazione. È vietato distribuire anche in modo indiretto gli utili o gli avanzi di gestione, nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea degli Associati, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli stessi, che provvederà a nominare uno o più liquidatori e deciderà sulla destinazione del residuo, che dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17- Norme transitorie

Gli Associati aderenti demandano al Consiglio Direttivo di prima nomina, entro 90 giorni dal proprio insediamento, di definire, a maggioranza dei 2/3(due terzi) dei propri componenti, le norme attuative in materia di elezioni del Consiglio Direttivo e del Presidente del medesimo e del Collegio dei Probiviri e di funzionamento dell’Assemblea dei soci ordinari non strutturati.
Nel periodo intercorrente dalla data di costituzione dell’Associazione e la prima Assemblea, nella quale saranno eletti i componenti del Consiglio Direttivo nonché quelli degli altri organi, sarà possibile aderire all’Associazione in qualità di Fondatori, con diritto di voto attivo e passivo, senza dover presentare domanda al Consiglio Direttivo (come stabilito dall’Art.5), i cui componenti saranno nominati nel corso della prima Assemblea.